1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'elenco degli operatori subacquei e iperbarici professionali. L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nell'elenco di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in