Art. 4.
(Elenco regionale degli operatori subacquei e iperbarici professionali).

      1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'elenco degli operatori subacquei e iperbarici professionali. L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nell'elenco di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in

 

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modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi attività di operatore subacqueo e iperbarico.
      3. L'iscrizione nell'elenco di una regione consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.